Art. 17.
(Rapporti con l'Unione europea).

      1. Nelle materie in cui ha competenza legislativa o che interessano specificamente il suo territorio, la regione partecipa alla formazione degli atti comunitari secondo le modalità stabilite con i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.
      2. Il presidente della regione partecipa a tutte le decisioni relative ad argomenti che hanno un'incidenza diretta sul territorio regionale.
      3. La regione è rappresentata nelle riunioni degli organismi dell'Unione europea quando si trattano argomenti che hanno incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia regionali; se l'argomento trattato ha ricaduta esclusivamente sulla regione, la rappresentanza italiana è integrata da un membro dell'esecutivo regionale che ne assume la guida.
      4. La regione provvede all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie in cui ha competenza legislativa.